Con il protrarsi dell’emergenza Coronavirus, la Commissione europea ha inviato una nuova nota ai Direttori delle Agenzie Nazionali in merito all’attuazione del Programma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.
La nota risponde ai numerosi quesiti ricevuti dalla Commissione da parte di tutte le Agenzie Nazionali in riferimento a due punti principali:
- Aspetti pratici relativi all’applicazione della clausola di forza maggiore
- Possibilità di estendere la durata della sovvenzione
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Partiamo dalla definizione di situazione di forza maggiore, come riportata nel modello per le convenzioni di sovvenzione all’articolo II.1 (Definizioni).Forza maggiore: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di un sostegno finanziario e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore.
“Force majeure: any unforeseeable, exceptional situation or event beyond the control of the parties that prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the Agreement, which is not attributable to error or negligence on their part or on the part of the subcontractors affiliated entities or third parties in receipt of financial support and which proves to be inevitable despite their exercising due diligence. The following cannot be invoked as force majeure: labour disputes, strikes, financial difficulties or any default of a service, defect in equipment or materials or delays in making them available, unless they stem directly from a relevant case of force majeure“.
Spetta alle Agenzie Nazionali valutare le situazioni in cui il beneficiario è nell’incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione.
Costi sostenuti, compresi eventuali costi aggiuntivi
Le Agenzie Nazionali possono accettare costi aggiuntivi di natura straordinaria non previsti nel budget di progetto iniziale, ove debitamente giustificati (ad esempio, non è stato possibile recuperare il costo nell’ambito di un regime assicurativo, l’evento che ha generato il costo non possa essere riprogrammato, ecc.) e rendicontati sulla base di costi reali. I beneficiari dovranno a tal fine produrre una dichiarazione firmata attestante che i costi non possono essere recuperati in altri modi.
Le Agenzie Nazionali invieranno ai beneficiari dettagliate informazioni ai fini della rendicontazione.
Non potrà, in nessun caso, essere previsto un aumento del finanziamento totale concesso.
Possibile estensione della durata del progetto
Se del caso, le Agenzie Nazionali possono decidere di autorizzare i beneficiari a prorogare la durata dei loro progetti per consentire il rinvio delle attività fino a un massimo di 12 mesi per progetto.
“Where relevant, the National Agencies may decide to authorise beneficiaries to extend the duration of their projects to allow postponement of activities with up to 12 months per projects”.
Per tutte le Azioni chiave la durata massima non può in ogni caso superare i 36 mesi in totale.
Maggiori dettagli sulle singole misure del Programma saranno trasmesse ai singoli beneficiari ai fini della rendicontazione.
https://www.agenziagiovani.it/newsold/nuovo-corona-virus/3432-covid-19-le-indicazioni-della-commissione-europea-per-erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta?fbclid=IwAR01bUccTtqqcjr4gYcjUaB3hSaUdviv4T0uFtgtB7335ZkW3L9Q5mCaFH0