La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti dell’Italia a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti che risentono dell’emergenza del coronavirus. Il regime è stato approvato nel contesto del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime consentirà all’Italia di concedere garanzie di Stato per sostenere i lavoratori autonomi, le PMI e le imprese a media capitalizzazione che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. La misura si affianca all’altro regime nazionale a sostegno dell’economia italiana nel contesto dell’emergenza del coronavirus, destinato alle aziende di maggiori dimensioni, e aiuterà le imprese più piccole a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, permettendo loro di portare avanti le loro attività durante e dopo la pandemia. In questo frangente così difficile è essenziale predisporre gli interventi nazionali necessari in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”
La misura italiana di sostegno
L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus.
In applicazione di tale regime gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di garanzia per le PMI sotto forma di:
- garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
- sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.
Al regime potranno accedere i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza del coronavirus. L’obiettivo è aiutarli a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività.
La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:
- per quanto riguarda le garanzie di Stato nell’ambito del regime:
o possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120 000 € e 100 000 €);
o in tutti gli altri casi i) le garanzie coprono fino al 90 % del rischio legato ai prestiti, ii) l’importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, iii) le garanzie saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020, iv) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e v) i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo;
- per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse, il sostegno non supererà 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120 000 € e 100 000 €).
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia italiana in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 EUR per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa.
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56966 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
fonte europa.eu