La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, un sostegno di 511 milioni di € concesso dall’Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle misure restrittive che l’Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.11-03-2021
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “La concorrenza nel segmento dell’alta velocità in Italia è stata fondamentale per lo sviluppo di servizi caratterizzati da maggiori capacità, frequenze e collegamenti ed ha permesso di ottenere prezzi più bassi e migliore qualità per i consumatori.Questa misura di aiuto di 511 milioni di € consentirà all’Italia di sostenere gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su linee commerciali in questo periodo difficile, risarcendoli dei danni subiti a causa delle misure di emergenza adottate dall’Italia durante la prima ondata della pandemia. Continuiamo a collaborare con tutti gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate nel modo più rapido ed efficace possibile, in linea con le norme dell’UE”.
Nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020, il governo italiano ha attuato una serie di misure volte a limitare la diffusione del coronavirus, tra cui, fino al 3 giugno 2020, un divieto generale di spostamento tra le regioni. Altre restrizioni sono rimaste in vigore anche nel mese di giugno, in particolare un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili. Tali restrizioni obbligatorie hanno gravemente colpito i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza.
Nel periodo marzo-giugno 2020, il numero di passeggeri è diminuito di una percentuale che in alcuni casi ha raggiunto il 100 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per rafforzare le misure sanitarie e igieniche, che hanno provocato gravi problemi di liquidità che rischiano di far uscire gli operatori dei trasporti dal mercato.
L’Italia ha notificato un regime di aiuto di 511 milioni di € nell’ambito di una misura più ampia destinata a risarcire i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri, ossia gli operatori non sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico, dei danni subiti come conseguenza diretta della pandemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. Nell’ambito della misura notificata, i beneficiari avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
L’Italia garantirà che nessun singolo beneficiario riceva un risarcimento superiore ai danni subiti.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri (sotto forma di regimi) per risarcire talune imprese o talune produzioni dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.
La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.
La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di coronavirus. Essa ritiene inoltre che la misura sia proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per risarcire il danno.
La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Contesto
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell’epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
A tale riguardo, ad esempio:
- Gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di coronavirus. Lo prevede l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
- A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), del TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus: ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali: x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59346 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (State Aid Weekly e-News). Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili qui.
fonte ec.europa.eu