La Commissione europea ha constatato che le modifiche apportate a un regime di garanzia italiano esistente, che comprendono un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di €, per sostenere le imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina sono conformi al quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. Il bilancio complessivo della misura non supera i 33 miliardi di €.
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La misura dello Stato italiano
La Commissione ha approvato, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi, le modifiche apportate un regime di garanzia italiano esistente a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
La Commissione aveva approvato il regime originario il 19 luglio 2022.
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L’Italia ha notificato, tra l’altro, le seguenti modifiche al regime esistente:
- un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di €;
- l’introduzione di una misura che prevede aiuti di importo limitato fino a 7 milioni di € per coprire i premi di garanzia a determinate condizioni;
- la proroga al 31 dicembre 2023 del periodo per il quale può essere concesso l’aiuto;
- l’introduzione della possibilità, per le imprese a forte consumo di energia, di ottenere garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità per un periodo di 12 mesi per le piccole e medie imprese (“PMI”) o di 6 mesi per le grandi imprese, a decorrere dalla concessione dell’aiuto e con la possibilità di utilizzare autocertificazioni;
- l’introduzione della possibilità di aumentare l’importo del prestito per rispondere alla necessità di fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell’energia, sulla base di autocertificazioni da parte dei beneficiari.
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La Commissione ha constatato che il regime italiano, così come è stato modificato, continua a essere in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, per le garanzie i) la scadenza dei prestiti non può superare gli otto anni e ii) i tassi di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti). Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, essi non supereranno il massimale di 250 000 € per beneficiario nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 300 000 € per beneficiario nei settori della pesca e dell’acquacoltura o di 2 milioni di € per beneficiario in tutti gli altri settori. Infine, il sostegno sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.
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La Commissione ha constatato che il regime italiano modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo, come modificato il 28 ottobre 2022.
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Su queste basi la Commissione ha approvato le modifiche in quanto conformi alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
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Contesto
Il quadro temporaneo di cris per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
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Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.
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È stato ulteriormente modificato il 28 ottobre 2022 conformemente al regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (“regolamento (UE) 2022/1854“) e alla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in inverno.
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Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
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- aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 250 000 € e a 300 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2 milioni di € per tutti gli altri settori;
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. In casi eccezionali e subordinatamente a rigorose garanzie, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90% per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti;
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. Questi aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. L’importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per prezzi elevati dell’energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui;
- misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali;
- misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti volti a ridurre gradualmente l’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico;
- misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, conformemente al regolamento (UE) 2022/1854.
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Sono inoltre possibili, dopo una valutazione caso per caso e a determinate condizioni, i seguenti tipi di aiuti: i) sostegno alle imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell’uso di gas, ii) sostegno al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio all’utilizzo di combustibili fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza energetica e si evitino gli effetti di lock-in, iv) sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che trasportano merci da e verso l’Ucraina, e v) sostegno per misure di ricapitalizzazione laddove tale sostegno alla solvibilità è necessario, appropriato e proporzionato.
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Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.
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Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:
- metodologia proporzionale, che richiede l’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
- condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad i) almeno il 3% del loro valore produttivo o fatturato del 2021; o ii) almeno il 6% del valore produttivo o del fatturato nel primo semestre del 2022;
- requisiti di sostenibilità. Quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, i beneficiari di aiuti per costi energetici aggiuntivi superiori a 50 milioni di € sono tenuti a presentare all’autorità che concede l’aiuto un piano che specifichi in che modo ridurranno l’impronta di carbonio del loro consumo energetico o attueranno altre misure per garantire la tutela dell’ambiente o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
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Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023 per tutte le misure. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà in un momento successivo l’opportunità di una proroga della validità del quadro.
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Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.
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Oltre a ciò, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di coronavirus, il quale è stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate fino al 31 dicembre 2023. Inoltre il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, nel rispetto di chiare garanzie, in particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.
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La Commissione ha avviato una consultazione degli Stati membri per raccogliere pareri in merito ad adeguamenti mirati atti a rendere più rapide, semplici e prevedibili le norme temporanee dell’UE in materia di aiuti di Stato per alcuni anni, al fine di accelerare gli investimenti pubblici per stimolare la transizione preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico. L’obiettivo è presentare il nuovo quadro a gennaio sulla base dei riscontri ricevuti dagli Stati membri.
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La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.104722 nel registro degli aiuti di Stato nel sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
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Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l’Ucraina sono disponibili qui.
Data di pubblicazione 20 dicembre 2022
Autore Rappresentanza in Italia