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La Commissione invita gli Stati membri ad esprimersi su una proposta di adeguamento parziale del calendario di eliminazione graduale del quadro temporaneo di crisi

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Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina e nel contesto dei suoi effetti diretti e indiretti sull’economia dell’UE, il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, ha consentito agli Stati membri di fornire un sostegno tempestivo, mirato e proporzionato alle imprese che ne avevano bisogno. Il quadro ha consentito agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per aiutare le imprese colpite dalle notevoli incertezze economiche, dalle perturbazioni dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento e dagli aumenti eccezionalmente pronunciati ed inattesi dei prezzi, in particolare quelli del gas naturale, dell’energia elettrica, di numerosi altri fattori produttivi e materie prime e dei beni primari. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia di tutti gli Stati membri che ha interessato un’ampia gamma di settori economici.

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Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato il quadro temporaneo di crisi e transizione, con cui ha modificato e prorogato in parte il quadro temporaneo di crisi, per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.

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Nonostante il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la situazione economica dell’UE sta dimostrando una notevole resilienza rispetto agli shock che ha subito. Le previsioni economiche di estate 2023 della Commissione indicano che l’economia dell’UE continua a crescere, anche se ad un ritmo più contenuto. La situazione sui mercati dell’energia e, in particolare, i prezzi del gas e i prezzi medi dell’energia elettrica sembrano essersi stabilizzati. Inoltre, i rischi di carenze a livello di approvvigionamento energetico sono diminuiti, anche grazie alle misure adottate dagli Stati membri per diversificare le fonti energetiche. Allo stesso tempo, le previsioni economiche di estate 2023 rilevano che la guerra in corso da parte della Russia contro l’Ucraina e le più ampie tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente, continuano a comportare dei rischi potenziali e rimangono una fonte di incertezza.

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In tale contesto, la Commissione propone una proroga limitata di 3 mesifino al 31 marzo 2024, delle disposizioni che consentono agli Stati membri di continuare a concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro) e aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4 del quadro). La proroga consentirà agli Stati membri, ove necessario, di prorogare i rispettivi regimi di sostegno e di garantire che le imprese che risultano ancora colpite dalla crisi non siano escluse dal sostegno necessario nel prossimo periodo di riscaldamento invernale. Ai sensi della sezione 2.4 del quadro, gli Stati membri possono continuare a fornire sostegno coprendo una parte dei costi aggiuntivi dell’energia solo nella misura in cui i prezzi dell’energia superano significativamente i livelli pre-crisi.

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Il progetto di proposta della Commissione inviato oggi agli Stati membri non incide sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione. Le altre sezioni del quadro relative alla crisi (il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati e le misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica) non saranno prorogate oltre l’attuale data di scadenza, prevista per il 31 dicembre 2023. Il progetto di proposta non incide sulle sezioni che riguardano l’accelerazione della transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili e le misure ivi previste rimarranno disponibili, conformemente al quadro attuale, fino al 31 dicembre 2025.

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Gli Stati membri hanno ora la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione. La Commissione intende adottare le citate modifiche minori al quadro temporaneo di crisi e transizione nelle prossime settimane, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri.

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Contesto

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, ha permesso agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro è stato già modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato ulteriormente il 28 ottobre 2022 in conformità con il regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia e con il regolamento che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas.

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Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato l’attuale quadro temporaneo di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.

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Il quadro temporaneo di crisi e transizione attualmente in vigore prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

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  • aiuti di importo limitato (sezione 2.1), in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino a 250 000 € e 300 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, e a 2 milioni di € per tutti gli altri settori;
  • sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezioni 2.2 e 2.3). In casi eccezionali e subordinatamente all’esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90% per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti;
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4). Gli aiuti, che possono essere concessi sotto qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. L’importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono fornire sostegno in modo flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni e ad incentivare la riduzione dell’impronta di carbonio in caso di aiuti superiori a 50 milioni di €. Gli Stati membri sono invitati a vagliare l’ipotesi d’introdurre, senza discriminazioni, obblighi di tutela dell’ambiente o di sicurezza dell’approvvigionamento. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per i prezzi elevati dell’energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui;
  • misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5). Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, sono state semplificate eliminando l’obbligo di una procedura di gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di salvaguardia;
  • misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall’idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente semplificato per determinare il livello massimo di sostegno;
  • misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica (sezione 2.7), in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia; e
  • misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette (sezione 2.8), consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati membri possono approntare regimi semplici ed efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo l’ubicazione dell’investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell’Europa. Ulteriori informazioni sulle possibilità di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.

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Le entità russe, bielorusse e iraniane oggetto di sanzioni per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina sono escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

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Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per parare le ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l’Ucraina e per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.

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Citazioni

Nonostante la stabilizzazione della situazione economica e la notevole resilienza dell’economia dell’Unione nel suo complesso, permane una sostanziale incertezza per quanto riguarda i prezzi dell’energia del prossimo inverno. Questa situazione è ancora fonte di forti preoccupazioni per i consumatori e le imprese dell’UE. La proposta inviata oggi agli Stati membri consentirebbe loro di essere preparati e fornirebbe un ulteriore sostegno limitato durante tale periodo, se necessario, garantendo contestualmente che le norme straordinarie rimangano temporanee. Inoltre, la Commissione segue costantemente con attenzione gli sviluppi economici ed è pronta a reagire rapidamente ad eventuali eventi imprevisti. La proposta non altera le disposizioni del quadro che consentono agli Stati membri di fornire un sostegno supplementare per accelerare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette, che restano applicabili fino alla fine del 2025.

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Il commissario Didier Reynders, responsabile della politica di concorrenza – 06/11/2023


Data di pubblicazione 7 novembre 2023

Autore Rappresentanza in Italia


fonte italy.representation.ec.europa.eu