La Commissione europea ha concluso che i trasferimenti di determinate attività ferroviarie tra società dell’operatore storico dei servizi ferroviari in Italia, il gruppo Ferrovie dello Stato (“gruppo FS”), non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’UE.
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La Commissione ha inoltre constatato che la compensazione concessa dall’Italia a Trenitalia per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, ad eccezione della compensazione concessa in relazione ad alcuni tragitti, che costituisce un aiuto incompatibile. L’Italia deve ora recuperare l’aiuto incompatibile, compresi gli interessi.
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Nel marzo 2014 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita sulle seguenti misure:
- i trasferimenti a titolo gratuito di taluni beni dell’infrastruttura ferroviaria dal gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana all’operatore ferroviario di trasporto merci dell’epoca Trenitalia e alla società di logistica FS Logistica tra il 2007 e il 2011; e
- le compensazioni versate dall’Italia a Trenitalia per la fornitura di servizi pubblici di trasporto ferroviario di merci tra il 2000 e il 2014.
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Valutazione della Commissione
La Commissione ha valutato le misure di aiuto italiane alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particolare a norma dell’articolo 93 e dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) e, per la parte relativa alla compensazione versata fino al 3 dicembre 2012, ai sensi del vecchio regolamento che disciplina la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario (regolamento (CEE) n. 1191/69).
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La Commissione ha rilevato quanto segue.
- I trasferimenti di attivi effettuati tra il 2007 e il 2011 a favore di Trenitalia e FS Logistica non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto non conferiscono un vantaggio economico a Trenitalia e FS Logistica, dal momento che sono stati effettuati in linea con le condizioni di mercato.
- La compensazione versata a Trenitalia per la fornitura di determinati servizi pubblici di trasporto ferroviario di merci tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2014 è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. In particolare, la Commissione ha constatato che: i) una parte del sostegno non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non era tale da incidere sugli scambi né falsare la concorrenza nel mercato unico; ii) una parte del sostegno è diventata aiuto a causa dell’evoluzione del mercato interno e, poiché era in vigore solo fino alla fine del 2003, non era necessario, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, che la Commissione ne valutasse l’eventuale compatibilità; e iii) una parte del sostegno costituisce un aiuto compatibile in quanto opportuno, necessario e proporzionato per coprire i costi della fornitura di servizi pubblici e non ha effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE.
- La compensazione per la fornitura dei seguenti servizi è incompatibile con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, vale a dire la fornitura di: i) servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci attraverso il porto di Trieste Marittima tra il 15 marzo 2003 e il 31 dicembre 2008, in quanto la natura degli obblighi di servizio pubblico non è stata sufficientemente definita dall’Italia, e ii) servizi nazionali di trasporto ferroviario di merci su determinati collegamenti tra l’Italia settentrionale e meridionale tra il 4 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2014. Questi ultimi non si qualificano come un effettivo servizio di interesse economico generale in quanto l’Italia non ha dimostrato l’esistenza di un fallimento del mercato su tali collegamenti prima di affidare la missione di servizio pubblico a Trenitalia.
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In linea di principio, le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato impongono che gli aiuti di Stato incompatibili siano recuperati senza indugio al fine di eliminare la distorsione della concorrenza creata dall’aiuto. Le norme UE sugli aiuti di Stato non prevedono ammende né puniscono le società coinvolte: si limitano a ripristinare la parità di trattamento con le altre imprese.
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L’Italia deve ora recuperare l’aiuto incompatibile da Trenitalia e determinare l’importo da recuperare, in linea con la decisione della Commissione adottata oggi.
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Contesto
Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative: i) la misura deve essere concessa dagli Stati membri mediante risorse statali; ii) la misura deve conferire un vantaggio economico selettivo a talune imprese, iii) il vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e iv) la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri dell’UE.
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Nel periodo 2000-2001 l’Italia ha riorganizzato Ferrovie dello Stato S.p.A. e ha creato entità distinte responsabili della gestione delle infrastrutture (Rete Ferroviaria Italiana) e dell’esercizio ferroviario (tra cui Trenitalia e FS Logistica, entrambe controllate al 100% del gruppo FS).
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Trenitalia è il principale operatore ferroviario in Italia e fino al 31 dicembre 2016 operava sia nel trasporto passeggeri che in quello merci. Dal 1º gennaio 2017 Mercitalia Rail è diventata la nuova proprietaria delle attività di trasporto merci di Trenitalia. FS Logistica fornisce servizi logistici nel settore del trasporto merci. Nel 2017 è stata rinominata Mercitalia Logistics e da allora controlla pienamente Mercitalia Rail.
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La versione non riservata delle due decisioni sarà disponibile nel registro degli aiuti di Stato con i numeri SA.32179 e SA.32953 sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
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Citazioni
Oggi chiudiamo l’indagine approfondita sugli aiuti di Stato nel mercato italiano dei trasporti ferroviari. La nostra decisione conferma che i trasferimenti di attività ferroviarie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato non hanno comportato aiuti di Stato. Inoltre, abbiamo concluso che Trenitalia non ha beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile da parte dello Stato per la maggior parte delle compensazioni ricevute per la fornitura di servizi pubblici. Tuttavia, una parte della compensazione è stata ritenuta incompatibile con il mercato interno e dovrà ora essere recuperata dall’Italia.
Il commissario Didier Reynders – 24/11/2023
Data di pubblicazione 24 novembre 2023
Autore Rappresentanza in Italia